Il Tit. XI, Lib. II, del codice penale solo approssimativamente si può dire composto di norme riguardanti la famiglia; nel senso: a) che quelle norme non si riferiscono tutte ad una medesima nozione, unitaria, di famiglia, ma piuttosto a distinte accezioni dell'idea stessa di relazione familiare; b) che, mentre alcune di tali norme si riferiscono esclusivamente ad una (propria accezione di) relazione familiare, rispetto ad altri reati, invece, quello familiare costituisce piuttosto il caso applicativo paradigmatico, ma non certo l'unico possibile: taluni di questi reati, insomma, sono reati tipicamente, ma non necessariamente, familiari. Si comincerà, dunque, con l'esaminare (nel Cap. II) i "delitti contro il matrimonio", quali delitti che, propriamente, ledono diritti della persona (i diritti del nubendo o, più raramente, di entrambi i nubendi) nella fase della costituzione della famiglia legittima. Si passerà poi a considerare (nel Cap. III) i "delitti contro la morale familiare", che si caratterizzano, in sostanza, per il fatto di riguardare la pratica de (o il discorso su) la sessualità all'interno della famiglia. Nel Cap. IV si analizzeranno invece i "delitti contro lo stato di famiglia", che sono per lo più delitti nei quali viene compromesso lo stato civile delle persone, e quindi, in definitiva, la loro identità personale (anche, ma non solo, per ciò che riguarda il loro status familiare). Infine, si passerà a considerare i "delitti contro l'assistenza familiare", tutti riguardanti diversi aspetti del governo della famiglia, suddivisi in tre ulteriori sezioni: la sez. I dedicata alle omissioni dell'assistenza dovuta ai propri familiari; la sez. II dedicata invece agli abusi della posizione, giuridica o fattuale, di supremazia all'interno della famiglia; la sez. III, infine, dedicata all'indebita interferenza di terzi estranei nel rapporto tra genitori (o tutore) e figli. |